Ovvero come trovare un accordo senza andare in Tribunale
Prendendo spunto dai cugini francesi, in Italia è stata introdotta con il D.L. n. 132/2014 la negoziazione assistita.
E’ un contratto con cui le parti decidono “di cooperare in buona fede e lealtà” per risolvere in via bonaria una controversia.
L’accordo viene stilato con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
La negoziazione assistita può essere attivata:
nei casi di separazione e divorzio consensuali → NEGOZIAZIONE FACOLTATIVA
nei casi di risarcimento danni da circolazione di veicoli/barche → NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA
nelle richieste di risarcimento di valore inferiore ai 50.000 euro → NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA
Invece la negoziazione assistita NON può avere ad oggetto:
i diritti indisponibili;
le controversia in materia di lavoro;
le controversie in materie soggette alla mediazione obbligatoria ( es. condominio- eredità-locazioni)
I PRO di questo istituto sono vari:
portare le controversia fuori dai Tribunali con risparmio di tempo e costi in capo al cliente;
un impatto psicologico meno forte: maggior facilità ad accordarsi in uno Studio legale;
definizione della controversia in un termine breve: minimo 30 massimo 90 giorni;
l’ accordo sottoscritto è titolo esecutivo idoneo per iscrivere ipoteca giudiziale.
L’ambito di applicazione nel quale la negoziazione assistita ha avuto maggiore eco è quello della separazione/ divorzio.
Quindi vediamo come ci si può separare senza andare in Tribunale…
L’art. 6 del decreto giustizia prevede che due coniugi possano trovare una soluzione consensuale in caso di:
separazione personale;
cessazione degli effetti civili;
scioglimento del matrimonio;
modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabili.
L’istituto si può applicare sia IN ASSENZA che IN PRESENZA DI FIGLI minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Il procedimento però cambia:
in caso di ASSENZA di figli, il legale dovrà sottoporre l’accordo raggiunto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Qualora non vi siano irregolarità, il Procuratore comunicherò il nullaosta dell’accordo ai legali delle parti. L’accordo sarà così perfezionato.
in caso di PRESENZA di figli, la tutela per i figli è giustamente più ampia.
Il legale trasmetterà l’accordo concluso dai coniugi al procuratore della Repubblica entro 10 giorni.
Se l’accordo redatto è nell’interesse dei figli il procutarore lo autorizzerà.
Qualora, invece, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi dei figli, lo trasmetterà, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale.
Il presidente, nel termine di 30 giorni , disporrà la comparizione delle parti.
E’ di fondamentale importanza l’assistenza di un avvocato nella redazione dell’accordo, affinchè l’accordo venga autorizzato in tempi più brevi.
Si ricorda inoltre che l’accordo redatto dalle parti con la negoziazione assistita ed autorizzato dalle autorità competenti è equiparato ad un provvedimento giudiziale.
Da ultimo, il legale trasmetterà copia autenticata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).