Dal mese di luglio consumatori e piccole imprese potranno godere di una maggiore trasparenza nei contratti di fornitura di luce e gas.
L’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha, infatti, introdotto dal 1° luglio 2022 l’obbligo per gli operatori del settore di fornire una nuova scheda sintetica ai propri clienti.
In questo approfondimento vedremo quali sono le novità più rilevanti che andranno a cambiare, si spera in meglio, le bollette dei consumatori.
1) Fase precontrattuale
Prima della sottoscrizione del contratto di energia, dovrà essere fornita al cliente una scheda sintetica contenente tutte le informazioni principali dell’offerta.
Tale scheda verrà consegnata a tutti i clienti (consumatori domestici e non) alimentati in bassa tensione, per elettricità o consumi di gas fino a 200.000 Smc/anno.
La scheda dovrà riportare le seguenti informazioni:
l’identità e i recapiti del venditore;
la denominazione commerciale e codice dell’offerta;
la validità temporale dell’offerta e la durata del contratto;
i metodi e le tempistiche di fatturazione e di pagamento;
la descrizione sintetica degli sconti, dei prodotti/servizi aggiuntivi;
le eventuali garanzie richieste al cliente finale;
le tempistiche per esercitare il diritto di ripensamento;
il codice identificativo o il nominativo dell’agente commerciale.
2) Indicatori di prezzo
La novità più rilevante è l’introduzione di tre indicatori di prezzo e precisamente:
il costo fisso annuo;
il costo per consumi;
il costo per potenza impegnata.
I nuovi indicatori di prezzo sono stati calcolati seguendo i criteri previsti dal Codice di condotta commerciale, che definisce gli obblighi dei venditori nei rapporti commerciali con consumatori e piccole imprese.
Inoltre, dovrà essere indicata la stima della spesa annua, al netto delle imposte e tasse, a seconda dei diversi livelli di consumo.
Questi elementi renderanno chiaramente più trasparente al cliente il costo del servizio, che potrà essere facilmente confrontato con altre offerte sul mercato.
3) Fase contrattuale
Sulla base delle informazioni reperite nella scheda sintetica, il consumatore potrà così valutare se sottoscrivere o meno il contratto di fornitura.
Nel caso di modifiche alle condizioni contrattuali, sono stati introdotti degli obblighi stringenti in capo al fornitore e precisamente:
in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà comunicare in modo chiaro le variazioni economiche fornendo una stima annua della spesa, al netto di imposte e tasse.
in caso di modifiche delle condizioni economiche del contratto, il fornitore dovrà comunicare in modo chiaro: gli aumenti di prezzo decisi dal venditore, lo scadere di sconti/tariffe agevolate ed il passaggio da un prezzo fisso ad uno variabile.
4) Indennizzo automatico
Da ultimo, è bene ricordare che è prevista un’ulteriore tutela per il cliente: l’indennizzo diretto.
L’indennizzo diretto può essere richiesto ogni volta che vengano violati gli obblighi di comunicazione ed informazione sopra indicati.
Il consumatore otterrà così un accredito automatico in bolletta della somma dovuta, nel termine massimo di 8 mesi dall’invio del reclamo.
Avv. Rosamaria Interdonato