Lo scorso 23.10.2022 sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi parametri forensi, rideterminati con il Decreto Ministeriale n. 147/2022.
Per tranquillizzare i clienti e quanti si sono lamentati di questo ulteriore “rincaro” è necessario ricordare che i compensi degli avvocati erano fermi al 2014, quindi a 8 anni fa.
Oggi, le nuove tariffe prevedono parametri che considerano l’aumento del costo della vita in base agli indici ISTAT.
Ma prima un chiarimento: i parametri forensi sono le tariffe che il Giudice liquida in sede giudiziale o che spettano all’avvocato per l’attività svolta al di fuori delle aule di Giustizia.
Il compenso dell’ avvocato varia a seconda del valore della causa, della complessità dell’attività svolta e del tipo di giudizio. Le tabelle sono pubbliche e consultabili on-line.
In questo approfondimento andremo ad analizzare alcune delle novità introdotte dal Decreto.
1) Maggiorazione in caso di conciliazione e transazione
La conciliazione si inserisce nel procedimento radicato davanti al Giudice. L’accordo conciliativo viene definito e sottoscritto dalle parti e dal Giudice. Con la conciliazione il giudizio si estingue.
La transazione, invece, è un contratto con il quale le parti si fanno reciproche concessioni e pongono fine ad un contenzioso già iniziato, o che potrebbe sorgere tra loro, fuori dalle aule di Giustizia.
La maggiorazione introdotta in caso di conciliazione o transazione è “nella misura pari a quella prevista per la fase decisionale, aumentata di un quarto”.
Pertanto una maggiorazione esigua, che però si scontra con una realtà carica di forte conflittualità tra le parti, spesso non propense a definire la controversia in modo bonario.
2) Maggiorazione in caso di mediazione e negoziazione assistita
Con lo stesso intento deflativo, il Decreto ha stabilito un aumento del compenso pari al 30% quando i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita si concludono con un accordo tra le parti.
La mediazione obbligatoria è stata introdotta nel 2010, con il D.Lgs. 28/2010, per risolvere le controversie in modo alternativo davanti ad un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore appunto. Inoltre, la procedura di mediazione è condizione di procedibilità per numerose questioni in materia di condominio, locazione, comodato, diritti reali, successioni e risarcimento danni da responsabilità medica.
Qualche anno dopo, con il D.L. 132/1014, è stata introdotta la negoziazione assistita.
La negoziazione assistita, oggi, trova maggior applicazione nei casi di separazione e divorzio tra i coniugi.
In realtà, nonostante la valorizzazione e l’impegno profuso dagli avvocati per far conoscere e per applicare questi strumenti i numeri del contenzioso restano alti, proprio per volontà delle parti.
3) La tariffa oraria
Per ultimo, affrontiamo il punto che ha creato certamente maggior confusione tra i non addetti ai lavori.
Il Decreto introduce una tariffa oraria compresa tra 200 e 500 euro l’ora.
In primo luogo, è bene chiarire che il compenso orario non è obbligatorio, ma facoltativo: sono le parti a decidere se la tariffa oraria è più adatta all’incarico.
Infatti è molto utile ed utilizzata per le consulenze on-line, per le consulenze di poche ore, o che richiedono la risoluzione di una problemativa in poco tempo, valutabile appunto in ore.
In secondo luogo, la tariffa oraria esiste da tempo, nulla di nuovo, salvo l’attuale introduzione di un valore di massima.
Pertanto, anche se ad oggi le tariffe forensi sono aumentate, la garanzia di trasparenza e chiarezza per il cliente è sempre la medesima: l’avvocato ha l’obbligo deontologico di fornire al cliente un preventivo dettagliato che indichi le varie voci di spesa, gli oneri prevedibili ed i compensi aggiornati alle nuove tariffe.
Avv. Rosamaria Interdonato