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Separarsi in Comune

Si può con risparmio di tempo e costi, vediamo come…

La Legge 162/2014 ha introdotto una novità enorme in diritto di famiglia rendendo più veloce, meno costosa e meno drammatica la separazione.

La separazione in Comune deve essere consensuale, cioè richiesta col consenso di entrambi i coniugi.

Ci si può separare in Comune solo se:

  1. non vi  sono figli della coppia minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;

  2. la separazione non deve avere ad oggetto il trasferimento patrimoniale (es. casa coniugale);

  3. non vi devono essere disposizioni in merito al pagamento di un assegno periodico.

Qualora vi sia almeno uno di questi elementi, si dovrà procedere con la separazione ordinaria:  in Tribunale o col nuovo strumento della negoziazione assistita.

E’ bene sapere che la presenza di un avvocato è facoltativa, con conseguente risparmio economico.

La domanda di separazione, inoltre, può essere presentata da uno o da entrambi i coniugi presso il Comune:

  1. di residenza;

  2. dove è stato celebrato il matrimonio;

  3. in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso.

Il procedimento prevede tre fasi:

  1. la fase istruttoria con l’acquisizione della documentazione;

  2. la fase di redazione dell’accordo;

  3. la conferma dell’accordo.

Nella prima fase i coniugi compilano il modulo con i propri dati e consegnano all’ufficiale di stato civile tutta la documentazione necessaria per aprire la pratica.

Successivamente, l’ufficio matrimoni fissa una data per la redazione dell’accordo.

Alla data fissata entrambi i coniugi si devono presentato in Comune per dichiarare ufficialmente la propria volontà di separarsi/divorziare e per sottoscrivere l’accordo così stilato.

30 giorni dopo la sottoscrizione, quindi in un termine breve, i coniugi devono tornare in Comune per confermare la validità del loro accordo.

Qualora i coniugi non si presentino in tale data, l’accordo non sarà perfezionato.

Invece, con la presenza di entrambi l’accordo è perfezionato.

E’ bene ricordare che gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione.

Quindi da quella data i coniugi saranno civilmente separati.

Un ultimo cenno ai costi.

Con la sottoscrizione dell’accordo i coniugi devono  pagare euro 16,00= a titolo di diritto fisso.

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