Si può con risparmio di tempo e costi, vediamo come…
La Legge 162/2014 ha introdotto una novità enorme in diritto di famiglia rendendo più veloce, meno costosa e meno drammatica la separazione.
La separazione in Comune deve essere consensuale, cioè richiesta col consenso di entrambi i coniugi.
Ci si può separare in Comune solo se:
non vi sono figli della coppia minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
la separazione non deve avere ad oggetto il trasferimento patrimoniale (es. casa coniugale);
non vi devono essere disposizioni in merito al pagamento di un assegno periodico.
Qualora vi sia almeno uno di questi elementi, si dovrà procedere con la separazione ordinaria: in Tribunale o col nuovo strumento della negoziazione assistita.
E’ bene sapere che la presenza di un avvocato è facoltativa, con conseguente risparmio economico.
La domanda di separazione, inoltre, può essere presentata da uno o da entrambi i coniugi presso il Comune:
di residenza;
dove è stato celebrato il matrimonio;
in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso.
Il procedimento prevede tre fasi:
la fase istruttoria con l’acquisizione della documentazione;
la fase di redazione dell’accordo;
la conferma dell’accordo.
Nella prima fase i coniugi compilano il modulo con i propri dati e consegnano all’ufficiale di stato civile tutta la documentazione necessaria per aprire la pratica.
Successivamente, l’ufficio matrimoni fissa una data per la redazione dell’accordo.
Alla data fissata entrambi i coniugi si devono presentato in Comune per dichiarare ufficialmente la propria volontà di separarsi/divorziare e per sottoscrivere l’accordo così stilato.
30 giorni dopo la sottoscrizione, quindi in un termine breve, i coniugi devono tornare in Comune per confermare la validità del loro accordo.
Qualora i coniugi non si presentino in tale data, l’accordo non sarà perfezionato.
Invece, con la presenza di entrambi l’accordo è perfezionato.
E’ bene ricordare che gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione.
Quindi da quella data i coniugi saranno civilmente separati.
Un ultimo cenno ai costi.
Con la sottoscrizione dell’accordo i coniugi devono pagare euro 16,00= a titolo di diritto fisso.