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Allontanamento dalla casa familiare: conseguenze ed eccezioni

Un caso sempre più frequente è l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie o del marito, in costanza di matrimonio.

Si parla di allontanamento quando un coniuge, senza giustificato motivo, si allontana dalla residenza familiare e/o si rifiuta di tornarvi.

L’allontanamento, come atto unilaterale, viola due obblighi principali sorti con il matrimonio:

a) l’obbligo alla convivenza;

b) l’obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale.

Quali sono, quindi, le conseguenze alle quali va incontro la moglie o il marito che decide di lasciare la casa familiare?

Vediamole insieme.

1) ADDEBITO SEPARAZIONE

In caso di separazione giudiziale, il coniuge abbandonato può chiedere al Giudice l’addebito della separazione all’altro che si è allontanato, sulla base della violazione degli obblighi di convivenza e reciproca assistenza che vengono meno.

E’ bene ricordare che con l’addebito il coniuge che lascia la casa coniugale viene dichiarato responsabile della separazione.

Da un punto di vista pratico, tre sono gli effetti dell’addebito:

  1. se il coniuge è economicamente più debole, non può chiedere l’assegno di mantenimento;

  2. il coniuge perde il diritto di successione in caso di morte dell’altro coniuge, prima del divorzio;

  3. il coniuge può essere condannato al pagamento delle spese legali dell’altro coniuge;

2) SEQUESTRO DEI BENI

Inoltre, a carico del coniuge che si è allontanato dalla casa familiare, il Giudice può ordinare  il sequestro giudiziario dei beni.

I beni vengono sequestrati per garantire il mantenimento dell’altro coniuge e dei loro figli, se presenti.

Purtroppo, provvedimenti simili sono sempre più frequenti.

E’ chiaro come le conseguenze per chi lascia la casa familiare sono molto pesanti, anche dal punto di vista economico.

ECCEZIONI

Per  completezza, è bene indicare anche i casi in cui la Legge giustifica l’allontanamento della moglie o del marito.

Come vedremo, sono casi in cui la convivenza sarebbe forzata e difficile e violerebbe i diritti personali del coniuge, come individuo:

1) GIUSTA CAUSA

La giusta causa si evidenzia in tutti quei comportamenti posti in essere dal coniuge e/o dai suoi parenti ai danni dell’altro coniuge.

Più in generale in tutti quei comportamenti che violano una convivenza serena: frequenti liti domestiche, violenza fisica/morale/psicologica, liti con la suocera/parenti conviventi.

In tale caso l’allontanamento è giustificato.

Si deve ricordare, però, che la giusta causa dovrà essere provata in sede giudiziale dal coniuge che si è allontanato.

2) DURATURA CRISI MATRIMONIALE 

Questo è il caso in cui un coniuge decide, con il consenso dell’altro, di allontanarsi dalla casa familiare.

L’allontanamento è la conseguenza del pregresso deterioramento del rapporto coniugale: la disaffezione è protratta da anni.

L’allontanamento è giustificato dalla Legge perchè è la conseguenza di un malessere familiare che si protrae ormai da molto tempo.

Anche in questo caso, la crisi profonda del matrimonio deve essere provata in sede giudiziale.

3) DEPOSITO DEL RICORSO DI SEPARAZIONE IN TRIBUNALE

L’ultimo caso, che molti ignorano, è quello in cui viene depositata la domanda di separazione in Tribunale.

Dal momento in cui l’avvocato deposita la domanda, è giustificato l’allontanamento di uno dei due coniugi.

E’ evidente come il deposito della domanda sia la conseguenza di un rapporto coniugale lacerato e non recuperabile.

La volontà del legislatore è quindi quella di voler evitare possibili dissapori e/o litigi in famiglia.

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Per maggiori approfondimenti o dubbi, non esitate a contattarci.

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