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Negoziazione assistita: novità in vigore


La recente riforma Cartabia ha reso la negoziazione assistita più semplice, introducendo alcune novità interessanti per gli utenti.


La negoziazione assistita, introdotta nel 2014, aveva l’intento di definire l’arretrato maturato nel processo civile e si affiancava alla mediazione civile, entrata in vigore nel 2010.


Sia la negoziazione assistita che la mediazione civile si collocano tra le A.D.R. o Alternative Dispute Resolution, cioè tra le procedure alternative di risoluzione delle controversie.


In questo approfondimento andremo a scoprire due novità che dovrebbero rendere maggiormente fruibile la negoziazione assistita, ad oggi ancora relegata in secondo piano.


1) La digitalizzazione

In un momento storico, come quello attuale, in cui il processo telematico ha semplificato e velocizzato l’iter processuale, ecco la prima novità: sarà possibile svolgere l’intera negoziazione assistita con modalità telematica grazie a collegamenti audiovisivi da remoto, con PC o smartphone.


Resta inteso che dovrà essere garantita la reciproca udibilità e visibilità delle parti, al fine di ricreare le condizioni di un incontro in presenza.


Pertanto, ora le parti non dovranno più condividere la sala riunioni dello studio legale, ma potranno collegarsi a distanza per discutere. Questa scelta si pone a sicuro vantaggio di un clima più disteso tra le parti, in un’ottica maggiormente conciliativa.


Inoltre, ciascun atto del procedimento di negoziazione, dal verbale introduttivo sino all’accordo conclusivo verrà scambiato tra le parti via PEC, tramite la PEC degli avvocati.


Nell’ipotesi in cui l’accordo venisse sottoscritto fisicamente da una delle parti, la sottoscrizione verrà certificata dagli avvocati con firma digitale o firma elettronica certificata, per essere poi inviata all’altra parte.


2) La dichiarazione del terzo

Un’ulteriore novità, che strizza l’occhio alla fase istruttoria del processo ordinario, è quella di poter raccogliere le informazioni e più in generale le dichiarazioni di soggetti terzi, diversi dalle parti, che siano a conoscenza dei fatti oggetto della controversia.


La deposizione del terzo verrà raccolta esclusivamente in presenza, presso lo studio di uno dei legali delle parti o presso il Consiglio dell’Ordine. In questo caso, è esclusa la testimonianza in modalità telematica con collegamenti da remoto.


Nello specifico, il terzo verrà sentito davanti agli avvocati e alle parti rispondendo a precise domande indicate in capitoli, esattamente come avviene nella fase istruttoria del processo ordinario. Verrà poi redatto un verbale, in forma scritta, che verrà sottoscritto sia dal terzo che dagli avvocati.


È bene ricordare che il verbale così raccolto è piena prova e potrà essere utilizzato in un eventuale successivo giudizio, qualora la negoziazione non andasse a buon fine.


Da avvocato e mediatore credo molto nel potenziale della negoziazione assistita, ora digitalizzata, poichè in grado di risolvere con maggior efficacia e con tempi e costi differenti, rispetto ad una causa giudiziale, un numero considerevole di controversie.

Avv. Rosamaria Interdonato


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