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Contratto di locazione per studenti universitari

Una particolare tipologia di contratto di locazione abitativa è  il contratto ad uso transitorio.

E’ disciplinato all’art. 5, comma 2, della Legge 431/1998.


Viene definito ad uso transitorio perché ha una durata temporale limitata ed è finalizzato a soddisfare, fra le altre, le esigenze abitative  degli studenti universitari fuori sede.

E’ fuori sede lo studente universitario che segue un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza.

Inoltre, il contratto per studenti universitari deve essere stipulato solo nei comuni che sono sede, principale o distaccata, di università o nei comuni limitrofi.


Caratteristiche principali

Vediamo ora alcuni elementi previsti dalla normativa che caratterizzano questa tipologia contrattuale:

1. Oggetto e natura transitoria del contratto

Il conduttore deve essere esclusivamente uno studente fuori sede, iscritto all’università.

E’ obbligo del locatore, infatti, verificare la residenza dello stesso e l’iscrizione all’università, tramite la richiesta di documentazione comprovante.

Inoltre, nel contratto dovrà essere espressamente indicato che lo studente  stipula il contratto perché fuori sede e andrà precisato che è iscritto presso l’università di quel comune.

E’ bene ricordare, quindi, che questa tipologia di contratto può essere stipulata solo nei comuni in cui è presente un’università o in quelli ad essi limitrofi.

2. Durata del contratto

Il contratto di locazione, a differenza del contratto di abitazione generico, prevede una durata temporale limita: da 6 mesi a 36 mesi.

Qualora le parti prevedano una durata inferiore a 6 mesi, la clausola inserita nel contratto è automaticamente nulla. Si applicherà, quindi, la norma sulla durata minima di 6 mesi.

Parimenti,  se le parti dovessero pattuire un periodo superiore ai 36 mesi, si applicherà la norma sulla durata massima prevista dalla Legge.

3. Canone

Il canone di locazione è vincolato dagli accordi locali e territoriali.

E’ consigliabile, quindi, controllare le disposizioni a livello locale del comune in cui si vuole stipulare il contratto di locazione (es.  sito del Comune di Verona – Padova).

E’ bene sapere, però, che il canone può anche essere liberamente determinato dalle parti, purché l’importo massimo sia previsto dagli accordi territoriali.

Ricordiamo che il pagamento del canone può avvenire anche in contanti, ma solo fino al limite massimo previsto dalla Legge.

4. Sub-locazione

La sub-locazione individua l’ipotesi in cui lo studente (locatore) concede ad un’altro studente (terzo) l’uso dell’immobile allo stesso locato.

Questa pratica, in realtà frequente, è vietata dalla Legge per questa tipologia di contratto.

In caso di sub-locazione, il conduttore potrà richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

5. Agevolazioni fiscali

Da ultimo, si deve ricordare che questo contratto gode di particolari agevolazioni fiscali a favore del locatore e del conduttore.

Ad esempio è possibile optare per la cedolare secca al 10% che prevede un beneficio per il proprietario dell’immobile.

Inoltre, aderendo al regime della cedolare secca, non sarà dovuta né l’imposta di registro,  né  quella di bollo per la registrazione, la risoluzione e la proroga del contratto.

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Per ogni dubbio o per la redazione del contratto, non esitate a contattarci.


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