Il vending o vendita attraverso distributori automatici è un contratto atipico, misto che rimanda al contratto di appalto, di comodato e di vendita.
La complessità di questo contratto vede coinvolti tre soggetti: il gestore, il concedente ed il cliente.
I rapporti obbligatori che legano questi soggetti sono due: da un lato, il contratto tra gestore e concedente e dall’altro quello tra gestore e cliente consumatore.
In questo approfondimento, analizzeremo quali contratti ed obblighi sorgono tra il gestore ed il concedente, soffermandoci sugli aspetti più problematici e meno noti.
1) Le parti del contratto
Il gestore è un imprenditore o una società che produce, acquista o noleggia distributori automatici che erogano prodotti commerciali di vario tipo: cibo, bevande calde o fredde, prodotti farmaceutici, riviste etc.
Il concedente è un’impresa con contatti con il pubblico (es. università – ospedale – stazione ferroviaria) o una società con dipendenti. In entrambi i casi l’obiettivo del concedente è quello di rendere l’attesa o la frequentazione più piacevole, offrendo questo servizio.
2) L’oggetto
Da un lato, il concedente mette a disposizione del gestore degli spazi, affinché il gestore vi possa istallare i distributori automatici. La concessione è gratuita, pertanto, si applica la normativa sul contratto di comodato d’uso.
Dall’altro, il gestore procede ad istallare, prima, ed a rifornire poi, i distributori con i vari prodotti. Il servizio di ristorazione configura un contratto di appalto di servizi.
È opportuno ricordare, che la merce inserita nei distributori resta di proprietà del gestore fino al momento dell’acquisto da parte del cliente.
3) Gli obblighi del gestore
Definito l’oggetto del contratto, parte rilevante del contratto occupano gli obblighi delle parti.
Il primo obbligo del gestore è quello di installare i distributori automatici nel luogo indicato dal concedente, che spesso è di facile accesso o è posto nelle aree comuni ben visibili.
E ancora, l’obbligo di effettuare la manutenzione periodica o straordinaria (in caso di guasti) dei distributori. È bene ricordare che le spese per tali opere sono integralmente a carico del gestore.
Quanto al rifornimento dei prodotti, sono le parti a decidere la soluzione migliore in sede di trattativa. Le parti possono scegliere tra un rifornimento integrale, cioè eseguito da un addetto del gestore, o un rifornimento misto, in cui la consegna dei prodotti avviene da parte del gestore e la ricarica del distributore viene eseguita dal concedente.
Da non dimenticare che chi ricarica i distributori o si occupa di pulirli deve essere in possesso del certificato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). L'assenza comporta una sanzione pecuniaria, purtroppo molto frequente.
4) Gli obblighi del concedente
Il concedente ha l’obbligo di sostenere i costi per il funzionamento dei macchinari (energia elettrica o acqua).
Inoltre deve custodire sia i distributori automatici che i prodotti eventualmente lasciati in deposito dal gestore.
A tutela del concedente, da eventuali danni o furti di terzi, è sempre consigliabile che il concedente sottoscrive una polizza assicurativa.
Frequentemente, poi, viene inserita anche una clausola di esclusiva, che vieta al concedente di concludere altri contratti di vending nei suoi spazi con gestori concorrenti che vendono prodotti simili.
Pertanto, alla luce della complessità dei rapporti contrattuali che si intersecano tra loro, è consigliabile far redigere i differenti contratti da un professionista esperto che possa tutelare entrambe le parti.
Avv. Rosamaria Interdonato
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