top of page

Contratto fotografico: 3 aspetti da conoscere

I servizi fotografici per eventi o matrimoni continuano ad essere, ancora oggi, oggetto di controversie.


Non sono rari i casi in cui, per poca chiarezza, il cliente perde la caparra, o il fotografo si deve rivolgere ad un legale per ottenere il pagamento del lavoro svolto.


Non tutti sanno che il contratto fotografico è un contratto atipico che rientra nella categoria dei contratti d’opera, disciplinati all’art. 2222 c.c.


Pertanto saranno le parti - fotografo e cliente- a dover concordare, prima, e definire, poi, le condizioni del servizio.


Come noto il preventivo, che spesso viene proposto dal fotografo dopo il primo incontro, non è un contratto, ma un’offerta contrattuale. Contiene, cioè, in modo sintetico solo alcuni elementi del contratto: la descrizione dell’oggetto della prestazione, i tempi di realizzazione ed i costi.


In questo approfondimento, vedremo alcune delle clausole più rilevanti, a tutela di entrambe le parti.


1) Oggetto del servizio

È il cuore del contratto e l’articolo più complesso, perché deve rispondere in modo chiaro alle esigenze del cliente sulla base dei servizi offerti.

Di seguito un elenco esemplificativo:

– tipologia del servizio fotografico: matrimoniale, neonati, eventi, ritratti business, prodotti commerciali, company profile, reportage industriali;

– intervento di un fotografo professionista (nominativo specifico) o di più fotografi;

– presenza di operatori video prima/durante l’evento;

– composizione del servizio fotografico: numero di scatti nelle varie location;

– realizzazione di un album fotografico (modalità di realizzazione);

– consegna dei file grezzi o modificati;

– attività di editing a carico del fotografo e/o di un soggetto terzo;

– consegna e stampa (di tutte le fotografie/solo di quelle scelte dal cliente).


È necessario che il servizio offerto sia chiaro ed estremamente dettagliato, con l'indicazione dei servizi esclusi che eseguiti da soggetti terzi (truccatrici – parrucchieri).


2) Corrispettivo

Delineate le caratteristiche dell’intero servizio fotografico è necessario indicare con la medesima precisione il costo delle varie voci del servizio.


Frequentemente, per rendere il contratto più snello, si rinvia al preventivo definito dalle parti ed allegato alla fine del contratto.


Quanto alla modalità di pagamento, indico nei contratti una divisione del corrispettivo dovuto:

-un primo pagamento alla sottoscrizione del contratto, per accettazione. La somma versata è a titolo di caparra confirmatoria;

-un secondo pagamento il giorno dell’evento

-il saldo alla consegna del servizio fotografico.


Questa divisione rende trasparente l’impegno per entrambe le parti, scandisce i tempi e tutela il fotografo da eventuali ritardi o inadempimenti.


3) Diritto d’autore

Il terzo punto riguarda una questione spesso poco chiara per il cliente che affonda le radici nella Legge sul diritto d’autore.


L’ art. 88 della Legge n. 633/1941 chiarisce che le fotografie sono opere a carattere creativo che danno al fotografo il diritto esclusivo di riprodurle e diffonderle.


La norma precisa ancora, al secondo comma, che se il servizio fotografico è stato commissionato con un contratto, il diritto esclusivo delle fotografie spetta al cliente.


Pertanto, a tutela dei diritti di entrambe le parti è necessario avere un contratto chiaro in cui venga stabilito l’utilizzo delle fotografie, la loro riproduzione, l’eventuale pubblicazione sul sito web o sui canali social del fotografo, ma anche l’eventuale cancellazione delle stesse.

In conclusione, vista la complessità degli aspetti da considerare, dei diritti coinvolti e dei limiti imposti dalla Legge, non ultimo in tema di Privacy, è indispesabile per un fotografo proporre al proprio cliente un contratto completo e chiaro che possa tutelarlo e al tempo stesso sia sinonimo di professionalità e coerenza.

Avv. Rosamaria Interdonato




bottom of page