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Contratto telematico e consumatori


Torniamo a parlare di contratto telematico con un occhio alle tutele che sono riconosciute all’acquirente, ma in veste di consumatore.


Il Codice del Consumo definisce consumatore la persona fisica che agisce con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.


Vediamo insieme tre argomenti spinosi, ma particolarmente rilevanti.


1. Gli obblighi informativi

Il contratto telematico è un contratto concluso a distanza tra soggetti non presente, ma collegati tramite internet.


La Legge prevede che, prima della conclusione del contratto, il consumatore debba ricevere le seguenti ulteriori informazioni:

  • caratteristiche essenziali del bene/servizio erogato;

  • prezzo del bene/servizio, con indicazione delle imposte;

  • spese/tempi di consegna;

  • modalità del pagamento;

  • modalità della consegna del bene/servizio;

  • esistenza/esclusione del diritto di recesso;

  • modalità e tempi di restituzione /ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso

  • durata della validità dell’offerta;

  • indirizzo della sede dell’impresa, per eventuali reclami;

  • servizio di assistenza (recapito telefonico – orari – giorni o indirizzo e-mail);

  • garanzie commerciali esistenti;

2. Il diritto di ricesso

Si parla spesso di recesso, ma vediamo nello specifico che cos'è.

Il recesso è il diritto di sciogliere il contratto telematico unilateralmente, dopo la consegna del bene.

Il consumatore non ha  alcun obbligo di indicare la motivazione del recesso.


Il periodo di tempo riconosciuto dalla Legge per esercitare il recesso è di 14 giorni, che

decorrono:

  1. nel caso di contratto di servizi: dal giorno della conclusione del contratto;

  2. nel caso di contratto di vendita: dal giorno della consegna del bene.


Se l’acquirente ha omesso di informare il consumatore circa l’esistenza del diritto di recesso e/o  le modalità di esercizio, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è prolungato per legge ad un anno.


3. Le clausole vessatorie

Sono vessatorie tutte quelle clausole che comportano uno squilibrio dei diritti e/o degli obblighi a carico del consumatore.

Sono sempre nulle le clausole che:

  • escludono o limitano la responsabilità del venditore in caso di morte o danno alla persona del consumatore, causati da fatto/omissione del venditore;

  • escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del venditore in caso di inadempimento totale/parziale;


Molto spesso nei contratti telematici, le clausole vessatorie e le condizioni generali del contratto sono riportate in link separati o sono visionabili in finestre diverse da quella principale.

Questo comporta il rischio che non vengano lette o ben comprese dall’acquirente.

Leggere anche tali condizioni è indispensabile.


Da ultimo si ricorda, che in caso di controversie, si può proporre reclamo utilizzando la piattaforma ODR (On-line dispute resolution) che si occupa di risolvere le dispute sorte tra imprese e consumatori originate da contratti telematici stipulato on-line.


Per saperne di più sul contratto telematico, si rinvia all’ approfondimento “A B C del contratto telematico”.


Avv. Rosamaria Interdonato

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