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La mediazione: obbligatoria e facolativa

Quali sono le differenze?

Le controversie possono trovare una definizione anche in via stragiudiziale e quindi fuori dalle aule di giustizia.

Due sono gli strumenti  per cercare un accordo: la mediazione e la negoziazione assistita.

In questo approfondimento parleremo della mediazione distinguendo tra la mediazione obbligatoria e quella facoltativa.

Per la negoziazione assistita vi rinvio all’approfondimento vd. link su negoziazione assistita

La mediazione è stata introdotta dal D.Lgs. 28/2010, poi è stata dichiarata incosituzionale ed è stata  introdotta nuovamente con la legge n. 98/2013.

La mediazione è obbligatoria quando è condizione di procedibilità per il giudizio.

La legge indica i casi tassativi in cui la mediazione è obbligatoria.

Vediamo quali sono:

  1. condominio;

  2. diritti reali;

  3. cause di divisione;

  4. cause di successioni ereditarie;

  5. patti di famiglia;

  6. controversie in materia di locazione;

  7. comodato;

  8. affito d’azienda;

  9. risarcimento danni da circolazione di veicolo e natanti;

  10. casi di responsabilità medica;

  11. contratti assicurati, bancari, finanziar.

Se la parte procede in giudizio senza aver prima tentato la mediazione, il Giudice sospenderà il procedimento dando un termine per procedere con  la mediazione.

Quindi in questi casi la  mediazione è un passaggio necessario.

E’ bene ricordare inoltre che nelle controversie in cui la mediazione è obbligatoria, le parti devono necessariamente farsi assistere da un avvocato.

Diversamente, si parla di mediazione facoltativa quando non è previsto dalla legge alcun obbligo per le parti di svolgere la mediazione prima di procedere con una causa.

Si parla anche di mediazione volontaria, cioè utilizzata come strumento di accordo stragiudiziale sulla base della volontà delle parti.

Quanto dura la mediazione?

Il procedimento di mediazione deve durare un massimo di 3 mesi.  Quindi un arco temporale molto ridotto.

Il termine parte dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine indicato dal Giudice.

Quali effetti ha la mediazione?

La mediazione, come si augura, dovrebbe portare alla risoluzione della controversia quindi ad un accordo bonario tra le parti.

In tal caso il mediatore redigerà un verbale di conciliazione che prevede al suo interno l’accordo tra le parti che è titolo esecutivo.

Diversamente, qualora non si arrivi ad un accordo stragiudiziale tra le parti, si potrà procedere giudizialmente portando la controversia in Tribunale.

Il mediatore redigerà un verbale negativo che potrà essere utilizzato nel futuro procedimento.

E’ bene ricordare da ultimo che l’istanza di mediazione, dal momento della comunicazione alle parti:

  1. sospende la prescrizione

  2. impedisce la decadenza

(Approfondimento di febbraio 2018)

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