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Locazione a canone concordato

Il contratto a canone concordato è disciplinato dall’art. 2, comma 3, della Legge  n. 431  del 9.12.1998.

Questa tipologia di contratto di locazione si basa sugli accordi definiti, in sede locale, tra le organizzazioni dei proprietari di immobili e le organizzazioni dei conduttori.

Recentemente, la normativa è stata implementata con l’inserimento di due novità rilevanti, che vedremo a breve.

Soffermiamoci, in primo luogo, sulle caratteristiche principali di questo contratto.

Elementi del contratto:

1) oggetto:  la locazione ha ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo;

2) canone: è concordato poichè si basa, non sul libero accordo tra le parti, ma sugli accordi territoriali sottoscritti a livello locale;

3) valore del canone: varia a seconda della tipologia e della collocazione dell’immobile;

4) durata del contratto: la durata minima prevista è di  3 anni+2 anni di rinnovo automatico;

5) rinnovo del contratto: dopo la  prima scadenza, il contratto si può rinnovare per altri 2 anni;

6) agevolazioni fiscali: imposta per la registrazione del contratto pari all’ 1,4%,  imposta IRPEF del 66,5%.

Ricordiamo, inoltre, che il contratto di locazione a canone concordato è escluso per gli immobili:

  1. di edilizia residenziale pubblica;

  2. ad uso commerciale (es. negozi);

  3. per le locazioni turistiche (es. casa vacanze).

Novità recenti

Come anticipato, la disciplina del contratto a canone concordato ha visto l’introduzione di due rilevanti tra lo scorso ed il presente anno:

  1. L’ estensione territoriale

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 16.1.2017  ha, infatti, esteso l’applicabilità di tale tipologia di contratto a tutti i Comuni d’Italia.

Prima del decreto, la Legge n. 431 prevedeva che si potessero sottoscrivere contratti a canone concordato solo nei “Comuni ad alta tensione abitativa”.

Oggi questo limite non esiste più.

Le parti possono, quindi, stipulare liberamente un contratto di locazione a canone concordato in ogni Comune d’Italia.

     2. L’ obbligo di assistenza delle Associazioni

Dal primo gennaio del 2018 è obbligatorio che il contratto di locazione a canone concordato sia sottoposto al vaglio di un’ Organizzazione o Associazione firmataria degli accordi territoriali locali (es. UPPI-CONFAPPI).

Il contratto di locazione a canone concordato potrà, quindi, in modalità alternativa:

  1. essere stipulato con l’assistenza delle Associazioni → c.d. “contratto assistito”;

  2. essere munito dell’attestazione di conformità apposta dalle Associazioni.  Le parti dopo aver predisposto il contratto, lo sottoporranno al controllo delle Associazioni che ne controlleranno il contenuto ed il  rispetto degli accordi territoriali previsti dalla normativa, prima di apporre la propria attestazione di conformità → c.d.  “contratto non assistito”.

In entrambi i casi, le Associazioni chiederanno alle parti un contributo per lo svolgimento della loro attività.

Questo controllo, obbligatorio, garantisce il rispetto della normativa vigente ed è requisito per richiedere le agevolazioni fiscali.

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