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Offese al datore di lavoro: quando il licenziamento è illegittimo

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21965/2018 ha ridisegnato i confini tra il reato di diffamazione ed il diritto alla  libertà di comunicazione sancito dalla Costituzione.

Come noto, nell’ambiente lavorativo si possono creare screzi con il datore di lavoro che sfociano in lamentele ed insulti.

Spesso  le offese  vengono scritte sui social network, in chat o in gruppi di chat tra dipendenti.

Il problema si pone quando tali ingiurie arrivano all’orecchio del datore di lavoro.

Si devono quindi distinguere due ipotesi:

1) quando le offese sono pubblicate dal dipendente sui social network (es. facebook – instagram – twitter);

2) quando le offese sono scritte in chat o mailing list private;

1) Offese sui social network

Questo è il caso in cui un dipendente, frustato dalla situazione lavorativa, si sfoga su Facebook ed insulta sulla propria bacheca il datore di lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10280/2018 ha chiarito che i social network vengono considerati a tutti gli effetti un luogo pubblico ed aperto a tutti.

L’offesa rivolta dal dipendente, quindi, configura il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., poichè offende la reputazione del datore di lavoro pubblicamente, perchè arriva a più persone.

Pertanto la diffusione di messaggi denigratori  sui social network da parte del dipendente può essere causa di licenziamento per giusta causa.

La Corte di Cassazione ha precisato, infatti, che un comportamento di questo tipo pregiudica il vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

2) Offese su chat o mailing list private

Diverso è, invece, il caso in cui le offese contro il datore di lavoro sono espresse in gruppi, chat o  in mailing list private di dipendenti.

La recente sentenza n. 21965/2018 precisa che le chat assumono una connotazione privata, poichè gli utenti sono un numero chiuso.

Secondo la Cassazione mancherebbe la caratteristica pubblica e le chat sarebbero da considerarsi “…alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile“.

Il contenuto delle chat è pertanto inutilizzabile da parte del  datore di lavoro, perchè  costituzionalmente garantito.

L’ art. 15 della Costituzione garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza  e di ogni forma di  comunicazione.

Anche le comunicazioni scambiate nelle chat, se pur con una connotazione negativa, sono quindi un diritto inviolabile.

Pertanto il licenziamento per giusta causa invocato dal datore di lavoro, in questo caso, è illegittimo.

La Cassazione ha, inoltre, esteso il principio di segretezza delle comunicazioni  anche ai contenuti delle mailing list private tra dipendenti.

I Giudici precisano che nelle mailing list i dipendenti si scambiano comunicazioni private e l’accesso non è pubblico, ma precluso ai non iscritti.

Secondo la Corte, non vi sarebbe alcun intento denigratorio nell’offesa al datore di lavoro, ma piuttosto il diritto di comunicare liberamente e privatamente.

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