Purtroppo in questi tempi la situazione economica, sia per i privati che per le società, è sempre più difficile.
A questo si aggiunge una sempre maggiore difficoltà nel recupero del proprio credito, ma gli strumenti ci sono e sono anche efficaci se ci si muove con rapidità.
Vediamo insieme quali sono:
lettera di messa in mora;
decreto ingiuntivo;
atto di precetto;
atto di pignoramento.
1) Lettera di messa in mora
L’art. 1229 c.c. prevede la possibilità per il creditore di costituire in mora il debitore.
Si deve predisporre una lettera di intimazione scritta da inviare con raccomandata A/R o via PEC (per le società si veda registro INIPEC) al debitore.
E’ sempre bene indicare un termine di pagamento (dai 7 ai 14 giorni) ed inserire i riferimenti per il bonifico.
Inutile dire che una lettera di messa in mora scritta dall’avvocato, avrà un impatto più incisivo nel debitore…
Trascorso il termine indicato nella diffida senza aver avuto riscontro, nè il pagamento da parte del debitore, dovrete procedere oltre per recuperare il vostro credito.
2) Decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, liquido ed esigibile ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (es. pagamento di una somma di denaro – consegnare di cose).
Il credito deve essere basato su prova scritta.
Il Giudice indica un termine breve di 40 giorni per l’adempimento (salvo i casi di provvedimenti immediatamente esecutivi), in caso contrario si dovrà procedere con esecuzione forzata.
Con tale provvedimento il creditore ha uno strumento immediato per agire contro il debitore e vedere soddisfatto il proprio credito.
Ad oggi, con la riforma del processo civile telematico, presso i Tribunali di Verona e Padova i decreti ingiuntivi vengono emessi in tempo brevissimi: da 3 a 7 giorni lavorativi!
E’ bene ricordare che per i crediti inferiori ad euro 5.000,00= sarà competente il Giudice di Pace ( il procedimento sarà un pò più lungo perchè non telematico).
NB_Nel decreto ingiuntivo vengono liquidati dal Giudice oltre al capitale, agli interessi ed alle spese sostenute per radicare il procedimento, anche le spese legali del vostro avvocato.
Il debitore quindi con l’emissione del decreto ingiuntivo sarà condannato a pagare tutto, se vuole essere liberato dal suo debito.
3) Atto di precetto
Qualora il debitore non abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo, nè abbia corrisposto quanto dovuto, l’avvocato del creditore chiederà l’apposizione della formula esecutiva al decreto che diventerà titolo esecutivo a tutti gli effetti.
Il titolo esecutivo ha una validità 10 anni, un termine lungo per avere soddisfazione del proprio credito!
Col titolo esecutivo il legale procederà a notificare al debitore l’atto di precetto.
L’atto di precetto è la formale intimazione ad adempiere l’obbligo derivante dal decreto ingiuntivo, entro il termine fisso di 10 giorni.
Nel precetto il debitore viene avvertito che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
Si ricorda che nell’atto di precetto vengono inserite oltre a tutte le spese liquidate già nel decreto ingiuntivo, anche la tassa di registro, gli interessi, le competenze dell’avvocato per la redazione del precetto e le altre spese vive sostenute per la notifica di tale atto.
Il debito aumenta, atto dopo atto.
4) Il pignoramento
Se ancora il debitore non paga, l’avvocato procederà con l’esecuzione forzata.
E’ bene sapere che il precetto perde la propria efficacia se non viene avviata l’esecuzione entro 90 giorni dalla notifica, quindi ci si deve muovere con rapidità.
Il pignoramento è il primo atto esecutivo vero e proprio: esso vincola i beni del debitore al soddisfacimento del creditore che si è attivato contro di lui.
La legge prevede tre tipologia di pignoramento:
mobiliare ⇒ ha ad oggetto beni mobili (es. veicolo – beni presenti in azienda);
immobiliare⇒ ha ad oggetto beni immobili (es. casa di proprietà- capannone aziendale);
presso terzi⇒ ha per oggetto crediti che sono nella disponibilità dei terzi (es. stipendio – pensione).
Sarà il legale con il creditore a valutare, caso per caso, quale sia la via più efficace e rapida da intraprendere per recuperare il proprio credito.
E’ bene sapere che oggi il creditore ha un altro strumento dalla sua: la ricerca telematica dei beni da pignorare ex. art. 492-bis cpc (vd. approfondimento).
In conclusione, i mezzi per recuperare il proprio credito ci sono e sono più rapidi rispetto al passato, perchè non utilizzarli?