top of page

Responsabilità medica: Legge Gelli-Bianco

I casi di malasanità sono purtroppo sempre più frequenti.

Personale medico sottoposto ad incessanti ore di lavoro e strutture sanitarie carenti portano ad inevitabili errori medici e danni in capo ai pazienti.

La recente Legge Gelli-Bianco ha chiarito i margini di responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Oggi chi ha subito un danno in ambito medico, può chiedere giustizia grazie a strumenti più rapidi (consulenza tecnica preventiva – ricorso ex art. 702-bis c.p.c.)  ed ottenere il risarcimento per il danno patito.

Vediamo quali sono i diversi profili di responsabilità.

1) Responsabilità del medico

In primo luogo, è necessario distinguere tra il medico che esercita come libero professionista ed il  medico dipendente di una struttura sanitaria.

I margini di responsabilità sono differenti ed anche l’onere della prova in capo al danneggiato.

  1. Medico libero professionista

Il medico libero professionista risponde a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.,  sulla base del rapporto medico-paziente.

Il medico è responsabile tutte le volte che agisce “nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il cliente“.

Sul danneggiato ricade l’onere della prova: deve dimostrare il danno subito.

La prova si ottiene con una perizia medico legale che accerti l’entità e la gravità del danno.

L’azione per richiedere il risarcimento del danno si prescrive in 10 anni dall’evento.

  1. Medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica o privata

La Legge Gelli-Bianco ha finalmente chiarito la posizione del medico dipendente, che era stata in passato oggetto di ampie discussioni.

Il medico dipendente risponde del suo operato a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c..

L’onere della prova in capo al danneggiato è più gravoso.

Il paziente dovrà infatti provare più elementi:

-il danno subito;

-la riconducibilità del danno al comportamento del medico;

-il nesso di causalità tra il comportamento del medico ed il danno.

L’azione per richiedere il risarcimento del danno si prescrive in 5 anni dall’evento.

2) Responsabilità della struttura sanitaria 

La struttura sanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., a titolo di responsabilità contrattuale per le condotte dolose o colpose dei medici di cui si avvale.

Ma vi è di più, la struttura risponde anche se i medici sono stati scelti dai pazienti e se non sono dipendenti della struttura.

L’estensione di responsabilità si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

E’ evidente come la nuova legge di riforma abbia esteso l’ambito di responsabilità  a tutela del danneggiato.

L’azione per richiedere il risarcimento del danno si prescrive nel termine lungo di  10 anni.

Da ultimo, ricordiamo che sia  il medico che la struttura sanitaria  sono obbligati ad avere una copertura assicurativa per i danni derivanti dalla loro attività.

Il più delle volte, infatti, in un contenzioso giudiziario a pagare per i danni subiti dal danneggiato sarà proprio la compagnia assicurativa.

—

Per chiarimenti o se ritieni di aver subito un danno da malasanità, non esitare a contattarci.

bottom of page