Ipotizziamo di aver subito un morso da un cane sbucato da una proprietà privata, posso chiedere i danni?
E’ bene sapere che vi sono due vie percorribili per avere un risarcimento:
una via civile: art. 2052 c.c. “Danno cagionato da animali“
una via penale: l’art. 590 c.p. “lesioni personali colpose” e art. 672 c.p. “omessa custodia dell’animale“
Partiamo dal profilo civilistico.
L’art. 2052 c.c. prevede l’ipotesi di danno cagionati da animali e individua un’ipotesi di responsabilità in capo al proprietario dell’animale.
E’ bene sapere però che la responsabilità si estende anche a chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso (es animali da lavoro).
La responsabilità sorge sia che il cane sia custodito, sia smarrito o sia fuggito.
La legge prevede un’ipotesi di responsabilità presunta ed oggettiva in capo al proprietario.
Il proprietario è per la legge responsabile perchè ha un rapporto di fatto con l’animale, salvo che provi il caso fortuito.
Il caso fortuito è secondo la Cassazione “l’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità” (sentenza n. 12161/2000).
E’ bene ricordare che la Cassazione per caso fortuito ricomprende anche il fatto colposo del danneggiato o di un terzo (es. aver aizzato il cane con un bastone).
E’ quindi onere del proprietario provare il caso fortuito per sollevarsi dai margini di responsabilità ex 2052 cc.
Il danneggiato deve, invece, provare il danno ed il nesso di causalità.
Il danno si può provare tramite una visita dal medico di base o tramite copia della cartella del pronto soccorso, qualora il danno subito sia grave (es lesione con punti).
Se il danneggiato ha anche subito un danno patrimoniale (es. ai vestiti) è bene conservare gli indumenti per richiedere anche un risarcimento patrimoniale.
Oggi molti proprietari di cani hanno stipulato una polizza assicurativa a tutela di terzi e quindi il danno potrà essere risarcito con maggior facilità.
Ma operativamente che fare?
Per richiedere i danni si deve preliminarmente inviare una diffida formale con raccomandata A/R al proprietario dell’animale.
Nella diffida si deve lamentare il danno subito ed allegare documentazione che lo prova.
Meglio se al fatto erano presenti testimoni.
Ci si deve ricordare di quantificare i danni e di indicare un termine per avere un riscontro.
In caso di mancato riscontro, l’unica via percorribile per avere soddisfazione è quella di procedere avanti all’autorità giudiziaria competente.
E penalmente?
E’ importante sapere che gli art. 590 c.p. “lesioni personali colpose” e art. 672 c.p. “omessa custodia dell’animale“sono punibili a querela della persona offesa.
Il danneggiato deve cioè, a pena di decadenza, proporre querela formale ai danni del proprietario del cane entro e non oltre 3 mesi dall’evento.
Qualora non proceda entro tale termine, il suo diritto decadrà.
Da ultimo, è bene sapere, che la gravità della pena varia dall’entittà delle lesioni inglitte dall’animale.
(Approfondimento di maggio 2017)