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Sinistro stradale: quando le spese dell’agenzia infortunistica non sono risarcite

Dopo un sinistro stradale ci si può rivolgere, per la tutela dei propri diritti, ad un’agenzia di infortunistica o ad un avvocato.

Nel primo caso, l’agenzia provvederà a seguire la pratica, sosterrà le spese per gli esami/accertamenti ed alla fine avanzerà una richiesta risarcitoria.

Tra le voci di danno saranno inserite anche le spese sostenute dall’agenzia.

Tale richiesta, però, potrebbe essere negata dalla compagnia assicurativa che dovrà liquidare il danno.

Sul punto, la  Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 6701/2018  ha chiarito che le spese dell’infortunistica stradale non sempre costituiscono danno emergente ex art. 1223 c.c.

Il danno emergente è la perdita subita dal danneggiato e deve essere provata.

Sarà onere del danneggiato e/o dell’agenzia di infortunistica provare:

  1. di aver sostenuto le spese dell’agenzia infortunistica (es. fattura dell’agenzia e relativo bonifico del cliente);

  2. in concreto l’attività svolta dall’agenzia di infortunistica (es. email – incontri – contatti telefonici – proposte transattive);

  3. l’utilità dell’intervento dell’agenzia nella risoluzione della controversia;

Un onere così gravoso in capo al danneggiato o all’agenzia di infortunistica rende la liquidazione del danno emergente di difficile soluzione.

Diverso, invece, è il caso in cui il danneggiato si rivolga ad un avvocato.

Spese per l’assistenza legale

Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, le spese per l’assistenza legale stragiudiziale costituiscono danno emergente ex art. 1223 c.c. e devono essere risarcite.

Nel caso in cui il danneggiato conferisca incarico ad un legale per la gestione del proprio sinistro, dopo lo studio del caso, gli esami medici e gli accertamenti, l’avvocato formulerà una richiesta di risarcimento danni comprensiva delle spese per l’assistenza legale svolta.

Le spese legali sono considerate danno emergente e dovranno essere liquidate dalla compagnia assicurativa, insieme alle altre voci di danno.

Quindi,  le spese anticipate dal danneggiato all’avvocato verranno interamente rifuse da chi pagherà i danni del sinistro.

Il vantaggio per chi ha subito il sinistro è evidente.

Tale orientamento è stata confermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2644/2018.

Sul punto si precisa che: “….le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono un’ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 c.c.“.

E’ bene, quindi, considerare come siano differenti i margini di risarcibilità a seconda di chi gestisca la pratica per il risarcimento del danno subito.

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